RISOLTO IL CONTENZIOSO CON LA REGIONE SUI FINANZIAMENTI PER LA DIFESA DEL LITORALE MARINO

Ascensore, la sentenza di appello

Il Consiglio di Stato si pronuncia in favore del Comune

Foto Francesco Barritta
 La sede del palazzo municipale di Tropea
La sede del palazzo municipale di Tropea

TROPEA - Il Comune di Tropea l’ha spuntata. La quinta sezione del Consiglio di Stato ha respinto, infatti,  l’appello proposto dalla Regione Calabria avverso l’ordinanza del Tar Calabria di Catanzaro, già favorevole al Comune di Tropea, avente ad oggetto la vexata quaestio del finanziamento per interventi di difesa e di riqualificazione del litorale marino, vale a dire i fondi per la realizzazione dell’ascensore di collegamento tra il centro storico della città e il mare. Si legge nell’ordinanza del 19 giungo 2007 che l’appello introdotto dalle Regione Calabria “sotto il profilo del fumus non prospetta deduzioni idonee ad indurre la sezione a riformare l’ordinanza appellata”.  Il massimo organo di Giustizia Amministrativa, respingendo il ricorso, si è dunque pronunciato nuovamente in favore del Comune di Tropea, difeso dall’avvocato Domenico Colaci. Tropea finalmente avvalersi delle fonti di finanziamento regionali immotivatamente revocate. Ricostruiamo i fatti. Il Comune di Tropea aveva chiesto l’annullamento - previa sospensiva – del Decreto n. 1528 del 5 ottobre 2006, con il quale la Regione Calabria revocava i fondi stanziati. Precedentemente,  con delibera della Giunta  Regionale  n. 759 del 2003 era stato approvato il progetto integrato strategico “rete ecologica regionale”, in attuazione della Misura 1.10 del POR 2000-2006. Tra gli interventi figurava proprio quello di “Difesa organica e riqualificazione del litorale tirrenico dello scoglio dell’isola di Tropea” (meglio noto “ascensore a mare”) per un importo di 1.5000.000;  in data 15 marzo 2005 veniva pure sottoscritta la convenzione tra la Regione e il Comune. “Dopo la sottoscrizione della convenzione - si legge nel primo ricorso al Tar - il Comune di Tropea si è immediatamente attivato per dare concreta esecuzione all’intervento finanziato e, con delibera della Giunta Comunale n. 115 del 30 agosto 2005, ha approvato il progetto preliminare dell’opera, cui ha fatto seguito la delibera del Commissario Straordinario (la n. 3 del 2006) di approvazione del progetto definitivo”. Acquisito il nullaosta paesaggistico–ambientale dell’Ufficio tecnico comunale (UTC) “puntualmente avallato con nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Calabria n.556/P del 27 gennaio 2006, la procedura incontrava qualche ostacolo in considerazione della necessità di acquisire il parere dell’Autorità di Bacino Regionale, ricadendo l’area in zona ad alto rischio idrogeologico R4”.  Con delibera n. 99 del 29 maggio 2005, il Commissario Straordinario prendeva atto dell’impossibilità di spostare in altro sito l’intervento e il responsabile dell’Utc inviava all’Autorità di Bacino i documenti per il rilascio del parere di competenza. A questo punto, con nota n. 19340 del 5 settembre del 2006, il responsabile dell’UTC chiedeva alla Regione Calabria la proroga dei termini di ultimazione dell’intervento “prospettando sia le difficoltà operative connesse all’acquisizione del parere dell’Autorità di Bacino, sia i maggiori tempi per adeguare la procedura alla sopravvenuta entrata in vigore del codice dei contratti pubblici”. In punto di diritto, il Comune di Tropea prospettava nel ricorso una serie di vizi di legittimità tra cui violazione di legge per difetto di istruttoria e per difetto assoluto di motivazione, violazione delle norme e dei principi in materia di autotutela e di imparzialità sotto il profilo della mancata comparazione degli interessi, eccesso di potere, contraddittorietà, incompetenza del soggetto che aveva operato la revoca. La Prima Sezione del Tar Calabria dava ragione al Comune di Tropea, accogliendo la chiesta  sospensiva. L’organo di giustizia amministrativa di primo grado motivava  il provvedimento di sospensiva rilevando che: “accertato che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto della richiesta di proroga a firma del Responsabile dell’area gestione del Territorio del Comune di Tropea, datata 5 settembre del 2006, protocollo numero 19340, accoglie l’istanza al fine del riesame del provvedimento”. La Regione Calabria, in sostanza, veniva chiamata a rivedere il provvedimento di revoca alla luce delle censure formulate dal Comune di Tropea, tra le quali assumeva particolare importanza la proroga già richiesta dagli uffici comunali. Arriva ora il pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato che mette la parola fine al contenzioso. Ricordiamo che il progetto prevede la messa in opera di due ascensori, l’uno a scendere e l’altro a salire, lungo una colonna verticale di oltre 30 metri, inserita nelle arcate esistenti, con stazioni di partenza e di arrivo tra Largo Galluppi e il lungomare Le Roccette, in grado di trasportare 12 persone a tratta, con una media di 180 persone ad ora. L’opera, attesa da diversi decenni, può quindi prendere il via.

Eduardo Meligrana (Il Quotidiano, pagina 33 del 26/06/2007)
Il Quotidiano